Il D.Lgs. 81/2008 obbliga alla formazione specifica per tutti i lavoratori che utilizzano specifiche attrezzature di lavoro. 4. Il datore di lavoro deve altresì prevedere che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Poiché l’utilizzo del carroponte comporta varie situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro risulta quindi necessario formare, informare ed addestrare i lavoratori addetti all’utilizzo di carroponte, autogru, paranchi, gru a bandiera anche se le modalità di erogazione e contenuti non sono state definite all’interno dell’Accordo del 22/02/2012.